Con sentenza n. 19660 del 22 luglio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato come pienamente legittimo un accordo di prossimità, sottoscritto ex art. 8 del Decreto Legge n. 138/2011 convertito, con modificazioni, nella legge n. 148/2011, ove le parti, al fine di ridurre le conseguenze negative della crisi aziendale (obiettivo di scopo, previsto dal comma 1) con effetti negativi sui livelli occupazionali, hanno deliberato la rinuncia al pagamento in favore dei lavoratori licenziati della indennità di mancato preavviso.
Essendo quest’ultima una obbligazione di natura pecuniaria, essa può essere negoziata e costituire oggetto di rinuncia. Tale accordo ha conservato la propria validità anche successivamente, allorquando è stato inserito in un accordo collettivo che ha chiuso la procedura di riduzione di personale.