Con sentenza n. 21158 del 7 agosto 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di cessione illegitttima dell’azienda “vi è obbligo dell’impresa cedente di pagare la retribuzione e non di risarcire un danno, non vi è alcuna norma di diritto positivo che consenta di ritenere tale obbligazione pecuniaria possa considerarsi, in tutto o in parte, estinta per il pagamento della retribuzione da parte dell’impresa originaria destinataria della cessione“.

Di conseguenza “in caso di cessione di ramo di azienda nel caso si accetti, su domanda del lavoratore ceduto, che non ricorrono i presupposti previsti dal codice civile (art. 2112 c.c.), le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore dopo che questo ha messo a disposizione le sue energie lavorative in favore dell’alienante, non hanno effetto estintivo, in tutto o in parte dell’obbligazione retributiva, che grava sul cedente che rifiuta, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa“.