Con sentenza n. 7306 del 14 marzo 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di consegna “a mano” della busta chiusa contenente una lettera con l’adozione di un provvedimento disciplinare, in caso di rifiuto del lavoratore a riceverla, non si perfeziona l’avvenuta cognizione a meno che il datore di lavoro (o soggetto da esso delegato) non ne legga il contenuto al destinatario.