Con sentenza n. 14515 del 6 giugno 2018, la Corte di Cassazione ha ribadito che la lavoratrice madre può essere licenziata, anche prima del compimento dell’anno di vita del bambino, in caso “di cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta” (articolo 54, comma 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 151/2001).
Detta indicazione non può essere estesa, in via analogica, anche al caso di chiusura di un singolo reparto in cui opera la dipendente. In quest’ultimo caso, il licenziamento deve essere considerato illegittimo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1.