Con sentenza n. 19662 del 7 agosto 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che, in ottemperanza a quanto già affermato con l’ordinanza n. 9805/2011, ove la sospensione dell’attività derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisce il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l’obbligo contributivo.
Nel caso di specie l’imprenditore aveva concordato la sospensione dell’attività con i propri dipendenti, tutti extra comunitari, che erano tornati, per un certo periodo, nei propri paesi di origine, senza percepire lo stipendio. Tale ipotesi, afferma la Suprema Corte, non è contemplata dall’art. 29, comma 1, della legge n. 244/1995.