Con ordinanza n. 5754 del 27 febbraio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che:
A) in caso di licenziamento nullo od inefficace il datore di lavoro è tenuto a ricostruire la posizione contributiva ora per allora ed a pagare le relative sanzioni civili correlate alla omessa contribuzione;
B) in caso di licenziamento annullato dovuto la giusta causa, non trovano applicazione le sanzioni sopra indicate.