Con sentenza n. 22110 del 4 settembre 2019, la Corte di Cassazione, decidendo su un caso antecedente l’emanazione del D.L. n. 25/2017, ha fissato alcuni principi di natura generale in materia di solidarietà negli appalti che possono così sintetizzarsi:
1. Per quanto attiene alle competenze del lavoratore, la responsabilità solidale è unicamente di natura retributiva: ciò significa che restano fuori dalla solidarietà le rivendicazioni economiche di altro genere, come il risarcimento del danno per licenziamento illegittimo;
2. Il termine di due anni dalla fine dell’appalto per proporre azione di rivendicazione ha natura decadenziale finalizzata alla proposizione dell’azione giudiziale;
3. Il termine di due anni non si applica alle rivendicazioni dell’Ente previdenziale per il quale il limite è rappresentato dalla prescrizione. Una tesi diversa andrebbe ad inficiare la posizione assicurativa del lavoratore che l’art. 29 del D.L.vo n. 276/2003 intende rafforzare, spezzando il legame tra retribuzione ed adempimento dell’obbligo contributivo senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile.