Confapi e Federmanager hanno sottoscritto in data 25 marzo 2025 il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL.

Decorrenza del contratto
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027.

Aumenti tabellari
Per i dirigenti, 5.773,79 euro con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e 6.081,48 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026;
Per i quadri superiori, 3.846,15 euro con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e 4.000,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026.
È stato stabilito che il minimo contrattuale per i dirigenti fino a 43 anni di età, neoassunti o promossi a tale qualifica nel corso del presente contratto, per il 2025 sarà pari a 4.540,80 e per il 2026 a 4.783,75 euro. I medesimi importi sono previsti, in via sperimentale e per la durata del vigente CCNL, per i dirigenti disoccupati o inoccupati da più di 6 mesi.
Per i quadri superiori disoccupati ovvero inoccupati da più di 6 mesi, il minimo contrattuale per il 2025 sarà pari a 2.978,72 euro e per il 2026 a 3.097,87 euro.
Gli aumenti previsti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 sono erogati con la busta paga di aprile 2025.
Si ricorda che continuerà ad essere riconosciuto l’elemento di maggiorazione previsto in misura fissa pari a euro 226,21 di cui all’art. 4 del vigente CCNL.
Si ricorda che “i miglioramenti economici ricorrenti, sulle retribuzioni mensili di fatto percepite, attribuiti aziendalmente successivamente al 31 dicembre 2007 sono assorbibili o conguagliabili fino a concorrenza con gli aumenti previsti dal presente Accordo.” (Art.3, comma 4).

Rimborsi spese
A decorrere dal 1° aprile 2025, l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili dovute a seguito di trasferte e missioni viene stabilito nell’importo di 100,00 euro per i dirigenti e 65,00 euro, per i quadri superiori, per periodi non inferiori a 12 ore e non superiori a due settimane.

Congedo parentale
Con riferimento al congedo parentale, l’indennità pari all’80% della retribuzione previsto nel caso di fruizione del permesso fino al sesto anno di vita del bambino, per il primo mese di congedo, è integrata fino al 100% della retribuzione.

Comporto
Periodo di conservazione a seguito di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non dipendente da causa in servizio, per cui l’azienda conserverà il posto al dirigente non in prova per un periodo di 12 mesi (corrispondendogli l’intera retribuzione); tale periodo verrà elevato a 18 mesi in caso di patologie oncologiche;

Trasferimento
Trasferimento del dirigente, che non potrà essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55° anno e del dirigente con figli a carico con una disabilità riconosciuta. Per i dirigenti con figli minori di età, il trasferimento non può essere disposto nei confronti di chi abbia compiuto il 50° anno;

Previdenza complementare
previdenza complementare, prevedendo una contribuzione a carico dell’impresa pari al 5% della retribuzione globale lorda percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 190.000,00 euro annui che non può risultare inferiore a 6.000 euro.

Preavviso
I termini di preavviso per la risoluzione del contratto a tempo indeterminato sono stati modificati come segue:
o 7 mesi se il dirigente ha una anzianità di servizio fino 6 anni compiuti;
o 9 mesi se il dirigente ha una anzianità di servizio oltre i 6 anni e fino a 10 anni compiuti;
o 10 mesi se il dirigente ha una anzianità di servizio oltre i 10 anni e fino a 12 anni compiuti;
o 12 mesi oltre i 12 anni di anzianità di servizio.

UNA TANTUM
In ragione della decorrenza del contratto dal 1° gennaio 2025, e dell’intervenuta scadenza del precedente al 31 dicembre 2023, a copertura dell’anno 2024, è stato concordato di riconoscere, con le modalità più avanti riportate, un importo una tantum in relazione alla retribuzione annua lorda percepita nel 2024, ai dirigenti in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) risultino inquadrati come tali in azienda almeno dal 1° gennaio 2024; b) abbiano fruito, da parte della stessa azienda, nel 2024 di una R.A.L. fino a 95.000,00 (novantacinquemila/00) euro; c) risultino in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo. L’una tantum è fissata nella misura pari a € 3.000,00 e dovrà essere erogato in due tranches di pari importo, la prima (€ 1.500,00) con la retribuzione del mese di aprile 2025 e la seconda (€ 1.500,00) con la retribuzione del mese di giugno 2025. Si precisa che nella definizione della RAL vanno ricompresi i minimi contrattuali mensili, l’ex elemento di maggiorazione, l’indennità sostitutiva del premio per obiettivi (art. 6 del CCNL), i superminimi individuali o eventuali importi erogati nell’anno 2024 a qualsiasi titolo (Una tantum, premi variabili ecc.). Sono esclusi i fringe benefits di qualsiasi natura, intendendosi per tali i beni e servizi erogati ad personam al dirigente (auto, alloggio ecc.) oppure riconosciuti alla generalità dei dipendenti. Per quanto riguarda il trattamento fiscale dell’una tantum, trattandosi di retribuzione relativa all’anno precedente, la stessa dovrà essere assoggettata a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir e ai contributi assicurativi e previdenziali in cumulo con la retribuzione del mese in cui viene erogata