Le Parti hanno siglato in data 19 novembre 2024 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL e poi sottoscritto in data 25 novembre 2024 l’accordo integrativo che definisce le nuove tabelle retributive.

 Decorrenza e scadenza del contratto
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2023 e scade il 31 dicembre 2026.

 Campo di applicazione
L’intesa riguarda i dipendenti dalle imprese artigiane dell’area meccanica.
Il CCNL include ora le imprese di progettazione industriale e attività subacquee.

 Orario di lavoro
In caso di orario non uniforme si considera straordinario il superamento dell’orario ordinario concordato.

 Apprendistato professionalizzante
Dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti maturano scatti di anzianità

 Preavviso
Il CCNL ridefinisce i termini di preavviso per gli operai del settore meccanica e oreficeria.
Con il verbale del 17 febbraio 2025, le Parti hanno modificato la disciplina del preavviso per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini, dalle imprese odontotecniche e dalle imprese di restauro di beni culturali. Le modifiche si applicano dal 1° marzo 2025 e non hanno effetto nei confronti dei preavvisi comunicati nel periodo 19 novembre 2024-28 febbraio 2025 anche se ancora in corso.

 Minimi tabellari
L’accordo 19 novembre 2024 aveva stabilito gli aumenti dei minimi tabellari, riferiti al livello 4°, da riparametrare per gli altri livelli di inquadramento.
Le Parti, con l’accordo integrativo del 25 novembre 2024, hanno provveduto alla stesura delle relative tabelle retributive. I nuovi minimi tabellari entreranno in vigore dal 1° dicembre 2024, 1° luglio 2025, 1° marzo 2026 e 1° novembre 2026.
Gli emolumenti AFAC diventano retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2024.

 Quota rinnovo contrattuale
Il CCNL stabilisce che le aziende effettueranno una ritenuta sulla retribuzione del mese di aprile 2025, a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale; ai lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo ai quali viene trattenuta sulla retribuzione la quota associativa, tale ritenuta non sarà operata, in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile, che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto.
Le aziende porteranno a conoscenza dei lavoratori entro il 31 gennaio 2025 di tale trattenuta, con ogni adeguato mezzo di informazione; entro il termine perentorio di 10 giorni il lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all’azienda.
Le imprese avrebbero dovuto versare le somme di cui sopra entro il mese di aprile 2025. Con il verbale del 17 febbraio 2025, le Parti hanno stabilito che il versamento delle somme relative alle trattenute per partecipazione spese rinnovo contratto sarà fatto entro maggio 2025.

 Classificazione del personale
Sono introdotte nuove figure professionali nel settore subacqueo e marittimo.

Formazione continua
La formazione prevede ore retribuite per ciascun lavoratore nel triennio.

 Lavoro a tempo parziale
Il lavoro supplementare riceve maggiorazione entro i limiti pattuiti.