L’articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi o TUIR), stabilisce che:“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. L’ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione.
L’INPS nella messaggio n. 263/23 precisa le modalità e il comportamento da tenere.
Ciò premesso, tenuto conto che ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del citato Testo unico delle imposte sui redditi, si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono(c.d. principio di cassa allargato), con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2022 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.
Al riguardo si richiama l’articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d’imposta è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno. Inoltre, l’INPS, come la generalità dei sostituti d’imposta, è tenuto a trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.
Per quanto sopra esposto, al fine di consentire all’Istituto di eseguire tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, i datori di lavoro interessati dovranno inviareentro e non oltre il 21 febbraio 2023 i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2022al personale cessato dal servizio durante l’anno 2022. La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica.