L’agenzia delle Entrate in risposta all’interpello n. 177 del 16 marzo 2021 ha chiarito che sulla somma erogata   in una procedura di licenziamento collettivo a titolo di “anticipazione” del trattamento incentivante , prima della cessazione del rapporto di lavoro è comunque  possibile applicare l‘imposta separata  agevolata a norma degli articoli 17 e 19 del Testo unico delle imposte sui redditi .