Ecco le informazioni contenute nella circolare n. 26/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate dedicata al funzionamento del regime agevolato temporaneo introdotto dalla Legge di Stabilità 2016.
C’è tempo fino al 30 settembre per usufruire dell’imposta sostitutiva agevolata prevista dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 208/2015) in caso di cessioni ai soci di beni, mobili o immobili iscritti in pubblici registri. L’agevolazione può essere fruita anche dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.
È invece terminata il 31 maggio 2016 la possibilità per le imprese individuali di scegliere, con un semplice comportamento concludente, di escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa.
Cessione beni ai soci
Si tratta della mini imposta sostitutiva sui redditi e sull’imposta regionale attività produttive (IRAP) con aliquota pari:
- nei casi ordinari, all’8% della differenza tra il valore normale del bene assegnato e il costo fiscalmente riconosciuto;
- per le società non operative o in perdita sistematica, l’imposta sostitutiva l’aliquota è del 10,5%.
L’imposta sostitutiva va versata in due tranche:
- il 60% entro il 30 novembre 2016;
- il restante 40% entro il 16 giugno 2017.
Le società possono fruire dell’agevolazione in relazione a:
- beni immobili diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa;
- beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
Non rientrano nel regime di favore, invece, le quote di partecipazione in società.
Esclusione dei beni strumentali
Gli imprenditori individuali possono esercitare l’opzione per escludere dal patrimonio dell’impresa tutti gli immobili strumentali, sia per natura che per destinazione, posseduti alla data del 31 ottobre 2015. Tuttavia la possibilità di scegliere tale opzione, con un semplice comportamento concludente come la contabilizzazione dell’estromissione sul libro giornale o sul registro dei beni ammortizzabili, è terminata il 31 maggio 2016, con effetti a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2016. Dal 1° giugno l’imprenditore deve perfezionare l’opzione indicando il valore dei beni e dell’imposta sostitutiva in dichiarazione dei redditi. L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP per l’esclusione dell’immobile dal patrimonio va versata:
- entro il 30 novembre nella misura del 60% dell’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscale;
- entro il 16 giugno 2017 il restante 40%.
Nella circolare l’Agenzia precisa che un versamento omesso, insufficiente o tardivo dell’imposta non ostacola il perfezionamento dell’opzione espressa.
Trasformazione agevolata in società semplice
L’agevolazione prevista per l’assegnazione e la cessione dei beni ai soci si applica anche alle società che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2016, purché:
- la società abbia per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni assegnabili;
- la compagine sociale rimanga immutata rispetto a quella esistente al 30 settembre 2015 (condizione richiesta solo per le cessioni e non per le assegnazioni).
È possibile accedere all’agevolazione anche se:
- sono state modificate le percentuali di partecipazione di ogni singolo socio;
- vi siano dei soci usciti dopo il 30 settembre, purché non vi siano soci nuovi.