L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota 14 aprile 2023, n. 2572, fornisce importanti chiarimenti in merito alle corrette procedure da adottare in ipotesi di installazione di impianti di videosorveglianza.
Il chiarimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, di forte impatto concreto, trae origine delle continue evoluzioni che riguardano, sia la materia inerente alla tutela della privacy (e quindi gli annessi orientamenti), sia la gamma degli strumenti informatici, tecnologici e telematici in concreto utilizzati nella quotidianità.
Sono quindi vari i temi toccati dalla Nota INL n. 2572/2013.
Il primo in ordine di apparizione è quello relativo alla rilevanza stessa delle situazioni che si intende tutelare, di valenza collettiva e non individuale.
Viene quindi ribadita in quest’ottica la tassatività dell’accordo sindacale con coinvolgimento delle RSU/RSA e la residualità (assenza delle rappresentanze sindacali, ovvero mancato accordo) del procedimento autorizzativo pubblico presso la competente sede ITL.
Su tale scia viene precisato l’iter da seguire in ipotesi di multi localizzazione dell’impresa richiedente, sia ricorrendo ad un unico accordo con le OOSS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero – in ipotesi di ricorso al procedimento pubblico –alternativamente mediante la richiesta avanzata nei confronti di più sedi dell’ITL, o alla sede centrale dell’INL.
La Nota affronta poi l’eventualità dell’assunzione di personale successiva all’installazione dei sistemi, atteso che l’autorizzazione sia necessaria solo in presenza di lavoratori subordinati, e dell’adozione di sistemi di geo localizzazione (sempre più diffusi), nei confronti dei quali i paletti posti dal garante della privacy (verifica di liceità, finalità, pertinenza e non eccedenza, proporzionalità, necessità ed indipendenza) debbono risultare in ogni caso rispettati.
Chiudono la Nota l’estensione delle previsioni anche ai lavoratori etero – organizzati che effettuano prestazioni lavorative tramite piattaforme digitali, e la specificazione secondo la quale, anche di fronte a fattispecie nelle quali siano previste disposizioni normative che favoriscono – se non addirittura impongono – l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, deve sempre essere garantito il rispetto dell’iter autorizzativo stabilito dall’art. 4 comma 1 Legge n. 300/1970.