L’INL, con nota 18 giugno 2024, n. 1091, qui di seguito allegata, interviene in materia di appalti illeciti, fornendo nello specifico opportuni chiarimenti circa il regime sanzionatorio scaturente dal D.L. n. 19/2024.
La nota dell’INL passa in rassegna anzitutto la declinazione dell’importo delle ammende, aspetto caratterizzato dalla ripenalizzazione del sistema sanzionatorio, con la presenza – tendenzialmente alternativa ed in alcuni casi simultanea – della pena dell’arresto, ovvero dell’ammenda.
La nota INL passa anche in rassegna le maggiorazioni attualmente previste dall’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, così come previsto nella fisionomia post D.L. n. 19/2024 (alla luce di quanto già in precedenza previsto dall’art. 1, comma 445, lett. d, n. 1 della legge n. 145/2018).
Vengono poi forniti chiarimenti in merito agli aumenti connessi alla recidiva, che anche in questo caso presuppongono il bilanciamento con quanto già stabilito dal già citato art. 1, comma 445 (ma dalla lettera e) della legge n. 145/2018.
La nota INL precisa come la maggiorazione in caso di recidiva di nuova istituzione sia da un lato da considerarsi specifica per le mancanze di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, mentre quella preesistente abbia una portata più generale.
Al tempo stesso, le sanzioni di nuova istituzione debbono in qualche modo considerarsi ulteriori rispetto a quelle già in precedenza previste.
Da ultimo, la nota passa in rassegna l’inasprito regime sanzionatorio in ipotesi di coinvolgimento dei minori, che presuppone la compresenza della pena dell’arresto e dell’ammenda.
nota 18 giugno 2024