L’INPS, con messaggio 14 agosto 2023 n. 2951, fornisce interessanti chiarimenti relativi all’assegno per congedo matrimoniale.
L’assegno per congedo matrimoniale a carico INPS, è riconosciuto ai lavoratori non impiegati dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative e attualmente, salvo diversa disposizione della contrattazione collettiva, ne hanno diritto gli operai dei settori dell’industria e dell’artigianato, in base alla classificazione ai fini previdenziali e assistenziali. Il periodo di congedo è pari a 8 giorni consecutivi con corresponsione di un assegno, a carico dell’Inps, pari a 7 giorni di retribuzione. La prestazione, concessa in occasione del matrimonio civile o concordatario o unione civile, non è cumulabile con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo, a eccezione dell’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’Inail nella misura pari alla differenza tra gli importi spettanti per le due prestazioni.
Con il messaggio n. 2951/2023, l’Inps precisa che hanno diritto alla prestazione a pagamento diretto i lavoratori in stato di disoccupazione che, nei 90 giorni precedenti il matrimonio o l’unione civile, abbiano prestato attività lavorativa, per almeno 15 giorni con la qualifica di operaio, alle dipendenze dei datori di lavoro sopra citati, ferma restando la non cumulabilità con eventuali altri trattamenti per il medesimo periodo. In presenza dei requisiti per il pagamento diretto, la domanda deve essere presentata direttamente all’Inps, entro 1 anno dalla data del matrimonio/unione civile. Con successivo messaggio saranno comunicati ulteriori aggiornamenti delle procedure per la gestione delle domande di assegno per congedo matrimoniale a pagamento diretto.