L’INPS, con messaggio 10 agosto 2023 n. 2923, ha diramato ulteriori precisazioni, in materia di cumulabilità dell’incentivo NEET con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’Ivs a carico del lavoratore
La riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali nelle ipotesi di cumulo con altre misure di esonero deve essere intesa non in senso oggettivo, ma in senso soggettivo, ossia deve essere delimitata alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende procedere o che ha proceduto all’assunzione. Pertanto, la riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione imponibile non riguarda le ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all’applicazione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’Ivs a suo carico.
Viene inoltre ribadito, con riferimento all’ordine di elaborazione delle richieste, che le richieste che pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata, che verrà effettuata nel mese di settembre 2023.
In particolare:
- le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° giugno 2023 e il ossia il 30 luglio 2023 e pervenute entro il 15 agosto 2023 saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione;
- le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal 31 luglio 2023 saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall’Inps – contrassegnate dallo stato di “Aperta” – e saranno suscettibili di annullamento a opera dello stesso interessato; se l’interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l’istanza inviata e inoltrarne una nuova.
Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.