L’Inps, con messaggio 12 ottobre 2023, n. 3575, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla cassa integrazione straordinaria prevista dall’articolo 30, D.L. 4 maggio 2023, n. 48.
Nello specifico, il summenzionato articolo 30 prevede di accedere per un periodo ulteriore all’ammortizzatore sociale, in deroga rispetto a quanto previsto dagli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2023, a favore di aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di crisi e/o di riorganizzazione aziendale nel corso del 2022, senza riuscire a dare piena attuazione ai rispettivi piani per cause non imputabili ai datori di lavoro.
Il ricorso a tale strumento di sostegno al reddito non necessita della preventiva richiesta di consultazione sindacale, ed è soggetto a limiti di plafond delle somme destinate a tale finalità.
L’Inps ha già fornito chiarimenti in merito attraverso il messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023, precisando in tale sede tra l’altro che l’erogazione del trattamento può avvenire solo mediante pagamento diretto.
Con il messaggio n. 35752023 l’Inps precisa la necessità di pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015, secondo le percentuali previste in relazione all’intensità dell’utilizzo nel corso del quinquennio mobile.
Viene, inoltre, precisato come in costanza di fruizione di tale ammortizzatore permanga l’obbligo di contribuzione al Fondo di Tesoreria, per le aziende soggette a tale disciplina, da determinarsi sull’intero trattamento retributivo teorico, ivi comprese le somme perse per effetto di riduzione, ovvero sospensione, oraria.