Con il decreto ministeriale del 2 agosto 2022 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29.9.2022 sono entrate in vigore le modalità per la realizzazione dei progetti di formazione obbligatori per i lavoratori in cassa integrazione straordinaria, destinati a agevolarne il reinserimento sia nell’ azienda di provenienza che in altre realtà.
Il decreto era atteso a seguito delle norme contenute nelle legge di bilancio 2022 e del DL 4 2022 che hanno modificato la disciplina vigente sulla CIGS (articolo 25-ter, comma 4, del Dlgs 148/2015).
Si ricorda i fatti che le norme prevedono che il trattamento di integrazione salariale possa essere concesso “ove emerga l’impegno aziendale (declinato nell’accordo con le parti sociali, sottoscritto in sede di procedura di consultazione sindacale di favorire azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale”
Lavoratori interessati
Si prevede in particolare l’obbligo di aderire a iniziative per la formazione e la riqualificazione per i lavoratori beneficiari di
- Cigs,
- trattamenti straordinari assicurati dai Fondi di solidarietà bilaterali, anche alternativi e territoriali (articoli 26, 27 e 40 del Dlgs 148/2015), e
- del Fis
nell’ambito degli accordi sindacali stipulati dalle aziende ma anche in base al principio di responsabilizzazione dei singoli.
La mancata partecipazione dei lavoratori senza giustificato motivo, comporta sanzioni che vanno dal taglio del trattamento di integrazione per una mensilità fino alla sua decadenza .
Sulle sanzioni viene annunciato un ulteriore decreto del Ministero
Per quanto riguarda i datori di lavoro sono tenuti a mantenere gli impegni assunti negli accordi sindacali e a darne conto durante gli accertamenti ispettivi previsti
Modalità di realizzazione dei programmi formativi
Il decreto prevede che i progetti formativi o di riqualificazione professionale devono
- individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa,
- con obiettivi individuati anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la raccomandazione europea del 2016
- devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nella realtà aziendale di provenienza ovvero
- incrementare l’occupabilità del lavoratore anche in funzione di processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative.
Tali progetti possono essere cofinanziati dalle regioni nell’ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.
I progetti formativi o di riqualificazione devono contemplare:
- le esigenze formative collegate al programma di intervento dell’integrazione salariale straordinaria ai fini della ripresa a regime dell’attività lavorativa in azienda
- la valorizzazione del patrimonio delle competenze possedute dal lavoratore, ove pertinente, anche attraverso servizi di individualizzazione o validazione delle competenze;
- personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso,
- prevedere alla fine del percorso formativo il rilascio di una attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio 2013, n. 13 e del decreto interministeriale 5 gennaio 2021.
Il ruolo dei fondi paritetici interprofessionali
I fondi paritetici interprofessionali possono finanziare azioni formative sul Conto individuale o formazione oppure attraverso la pubblicazione di avvisi
per la concessione di finanziamenti sul Conto collettivo o di sistema, per la realizzazione di attività formative che facciano specifico riferimento alle finalità sopracitate
Per il finanziamento delle iniziative formative o di riqualificazione per gli anni 2022 e 2023, i fondi paritetici interprofessionali possono beneficiare del rimborso del versamento di cui all’art. 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, previsto ai sensi dell’art. 1, comma 242 della legge 30 dicembre 2022, n. 234.