Con la presente circolare l’INPS fornisce indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2024, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

Circolare numero 108 del 23-12-2024

 

APPUNTI per l’esecuzione del conguaglio contributivo

Conguaglio contributivo

Come anticipato, il conguaglio riguarda anche gli aspetti contributivi. In attesa della consueta circolare INPS di fine anno, possiamo anticipare che le operazioni di conguaglio si effettuano con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2024 (scadenza 31.01.2025 per la trasmissione del flusso UniEmens all’INPS e 16.01.2025 per i versamenti), o con quella di competenza del mese di gennaio 2025 (scadenza 28.02.2025 per la trasmissione del flusso all’INPS e 17.02.2025 per il versamento con F24), senza oneri accessori. I conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative. Le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di febbraio 2025 (scadenza di pagamento 16 marzo 2025), ma resta l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione entro gennaio 2025. Tali componenti si riferiscono ad eventi o ad elementi che comportano una variazione della retribuzione imponibile (ad esempio i compensi per lavoro straordinario, le indennità di trasferta, eventi di malattia, giornate retribuite per donatori sangue, permessi, congedi e altre voci). A riguardo, l’INPS ha più volte precisato che i datori di lavoro possono valorizzare gli elementi retributivi che comportano variazioni dell’imponibile e del versamento contributivo, nel mese successivo a quello in cui gli stessi si verificano; tuttavia, nell’ambito di ciascun anno solare, deve essere garantita la corrispondenza tra la retribuzione di competenza e quella assoggettata a contribuzione, quindi, gli elementi variabili indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2024), mentre per l’assoggettamento contributivo si considerano retribuzione del mese di gennaio 2025 (deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993). Tra le variabili retributive, l’Istituto ricomprende i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa; per cui, se l’assunzione interviene nel mese di dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l’evento nel flusso UniEmens valorizzando l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e/o in diminuzione, per il recupero della contribuzione non dovuta. Riguardo alle somme o valori generalmente corrisposti ai dipendenti, si ricorda che secondo il principio di armonizzazione delle basi imponibili (art. 6, D.Lgs. n. 314/1997), il prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avviene sulla medesima base determinata a fini fiscali; pertanto, il datore di lavoro è tenuto a considerare il regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati (infra).

Fringe benefit

Con le operazioni di conguaglio il sostituto d’imposta procede, altresì, alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni che prevedono l’esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefit) se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a particolari soglie. In particolare, l’art. 1, c. 16, Legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2024 e in deroga all’art. 51, c. 3, prima parte del terzo periodo, TUIR, la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite è innalzato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli. Si considerano fiscalmente a carico i figli con un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili (limite elevato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni) ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR. Ebbene, la disciplina in materia di fringe benefit dispone l’imposizione fiscale sul totale dei beni e servizi erogati al superamento dei predetti limiti. Di conseguenza, se dalle operazioni di conguaglio il valore dei fringe benefit riconosciuti nel corso del 2024 dovesse risultare complessivamente superiore a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico, ovvero a 1.000 euro per la restante platea di dipendenti, il datore di lavoro dovrà assoggettare ad IRPEF ed a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente, trattenendo le differenze al lavoratore. Il datore di lavoro deve tenere conto anche dei beni o dei servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro; tuttavia, ai soli fini previdenziali, al superamento del limite previsto, provvede al versamento dei contributi esclusivamente sulla parte di fringe benefit da lui erogati. Per quanto riguarda i buoni pasto, ricordiamo che è prevista l’esenzione fiscale e contributiva limitata a specifici importi giornalieri (4 euro se cartacei; 8 euro per i buoni elettronici), pertanto il datore di lavoro è tenuto alla verifica dei limiti di esenzione solo rispetto al valore nominale dei buoni erogati.

Bonus Natale

Solo per l’anno 2024, l’articolo 2-bis DL 113/2024 convertito in Legge 143/2024 (c.d. Decreto Omnibus), e successivamente modificato dall’art. 2 DL 167/2024, ha introdotto una particolare indennità (c.d. Bonus Natale) nella misura teorica di 100 euro da corrispondere, unitamente alla tredicesima mensilità, ai lavoratori dipendenti in possesso di particolari requisiti soggettivi e reddituali. Rinviando alla lettura della norma e delle circolari Agenzia delle Entrate n. 19/E/2024 e n. 22/E/2024 per un’analisi dettagliata dei requisiti, per il tema che ci occupa è invece importante rilevare che detta indennità è corrisposta dal datore di lavoro sulla base della richiesta scritta con cui il lavoratore attesta, tra l’altro, il possesso di un reddito complessivo, per l’anno 2024, non superiore a 28.000 euro e di avere almeno un figlio fiscalmente a carico. La norma inoltre prevede la verifica di un ulteriore requisito, specificamente demandata al sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio di fine anno, ossia che l’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, sia di importo superiore a quello della detrazione di cui all’art. 13, c. 1, TUIR (capienza fiscale). Di conseguenza, l’effettiva spettanza del bonus si conoscerà solo a conclusione delle operazioni di conguaglio, fermo restando che il datore di lavoro lo corrisponde in un momento precedente, unitamente alla tredicesima, sulla base della dichiarazione del lavoratore. Da qui l’importanza che la norma attribuisce al conguaglio di fine 2024, da cui dipende l’eventuale recupero dell’importo riconosciuto ma non spettante. A tale proposito, si rammenta che il lavoratore che ha svolto più attività di lavoro dipendente nel corso del 2024, dovrà presentare al sostituto d’imposta che effettua il conguaglio le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro. Per i lavoratori con più contratti part-time in corso, invece, l’indennità è corrisposta da uno dei datori individuato dal lavoratore, al quale quest’ultimo consegnerà l’attestazione dei requisiti, indicando i redditi di lavoro dipendente e i giorni di detrazione presso gli altri datori di lavoro.