L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 1° marzo 2023, n. 12/E, interviene in materia di codici tributo utili ai fini del ravvedimento operoso.
Si tratta nello specifico di codici mediante i quali è possibile andare a versare sanzioni ed interessi in ipotesi di ravvedimento di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e quindi riferiti alle imposte sostitutive ed alle altre imposte dirette emergenti dalla dichiarazione dei redditi.
La Risoluzione, nell’ottica di agevolare i contribuenti e gli intermediari abilitati da essi delegati, fornisce una tabella di raffronto che consente di compare la descrizione del ravvedimento, l’annessa codifica, d il parallelo codice tributo originario per il versamento delle imposte.
Tutti i codici indicati nella tabella confluiscono nella sezione Erario e possono popolare la sola sezione “importi a debito”, con annessa indicazione dell’anno di riferimento.
La medesima Risoluzione formalizza la soppressione dei seguenti codici tributo:
- 8913 denominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”
- 1992 denominato “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997”
- 8908 denominato “Sanzione pecuniaria altre II.DD”.