L’articolo 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, ha previsto una profonda modifica al regime fiscale agevolato a favore degli impatriati.
La norma, che tra l’altro al comma 9 abroga le fonti precedentemente previste in materia e segnatamente l’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, apporta modifiche a molteplici ambiti.
Viene anzitutto fissato un tetto massimo reddituale annuo (pari a 600.000 euro) all’interno del quale è consentita la fruizione dello speciale regime.
Il mantenimento della residenza fiscale in Italia deve essere mantenuto almeno per 4 anni.
Per quanto concerne il requisito di pregressa residenza estera, questo viene elevato ordinariamente a tre anni, elevati a sei, ovvero sette, nei casi in cui vi sia una connessione con il datore di lavoro estero, ovvero con quello pregresso al trasferimento.
Al ricorrere dei requisiti, il regime agevolato presuppone il concorso alla formazione del reddito nella misura pari al 50 % rispetto all’ammontare dei redditi corrisposti.
Il concorso si riduce ulteriormente al 40 % in presenza di almeno un figlio minore, al momento del trasferimento, ovvero in costanza di fruizione del regime agevolato, ed a patto che lo stesso figlio sia residente nel territorio nazionale.
Le disposizioni previste nel sistema previgente restano comunque applicabili nei confronti di coloro che abbiano trasferito la residenza entro il 31 dicembre 2023.
Viene poi prevista un’ulteriore estensione del periodo di fruizione del regime agevolato nei confronti di chi entro il 31 dicembre 2023, e comunque nei dodici mesi precedenti al trasferimento, abbiano acquistato un’unità immobiliare.