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La Medicina del Lavoro in Italia
E’ disciplinata dal Decreto Legislativo 81/08, chiamato anche “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza del Lavoro”: ogni azienda di qualsiasi settore merceologico con almeno un lavoratore dipendente, dopo aver effettuato la Valutazione dei Rischi (DVR), deve attivare la Sorveglianza Sanitaria a cura di un Medico Competente. La Sorveglianza Sanitaria è dunque obbligatoria per tutte le aziende.
In cosa consiste la Sorveglianza sanitaria?
E’ l’insieme degli atti medici, finalizzati a tutelare lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Chi è il Medico competente?
E’ la figura professionale preposta ad attuare la Sorveglianza Sanitaria in azienda, la nomina del Medico Compente è effettuata dal datore di lavoro.
Questo professionista è un riferimento alle diverse figure in azienda: in primo luogo per i lavoratori dipendenti, per il datore di lavoro e per i ruoli aziendali con focus sulla prevenzione la sicurezza (RSPP, RLS, HSE Manager, ecc.).
È compito del Medico Competente attestare l’idoneità di un soggetto ad una specifica mansione, analizzando le situazioni di rischio, rapportate alla presenza di patologie professionali, all’abuso di alcol e stupefacenti, alla storia clinica e genetica dell’utente ma anche dei familiari. Il ruolo del Medico Competente si è evoluto nel tempo: se infatti una volta si limitava alla valutazione fisico-sanitaria del lavoratore, ora è coinvolto fin dall’inizio del processo di prevenzione interno aziendale a fianco del datore di lavoro e delle figure aziendali preposte.
Cosa ha introdotto la legge 215/21
A seguito dell’incremento delle così dette “morti bianche” il Legislatore ha deciso di inasprire la sanzioni contro il Datore di Lavoro inadempiente: la Legge 215/2021, pubblicata nella G.U. del 20/12/2021 n. 301, che ha convertito in legge il Decreto-legge 146/2021, apporta delle modifiche alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) con un inasprimento alle sanzioni e un aggravio delle responsabilità in capo aidatori di lavoro e preposti.
Novità introdotte con le modifiche all’art. 13 e art. 14:
In sintesi è stata eliminata la necessità, per sospendere l’attività, di una violazione “reiterata” nel tempo: ora è sufficiente che venga rilevata la violazione della norma antinfortunistica una sola volta per sospendere immediatamente l’attività imprenditoriale.
Novità introdotte con le modifiche all’art. 18:
L’incaricato Preposto dovrà essere formalizzatodal Datore di Lavoro attraverso un documento formale e controfirmato, non saranno accettate nomine non documentabili.
vi ricordiamo che, successivamente alla nomina, il Preposto deve svolgere una formazione specifica di 8 ore. Per richiesta di informazioni su eventuali corsi vi invitiamo a inviare un’e-mail a medicinadellavoro@geps.it
Novità introdotte con le modifiche all’art. 19:
Novità introdotte con le modifiche all’art. 37:
Avrete la possibilità di essere affiancati alla gestione della Sorveglianza Sanitaria, alla Sicurezza sul luogo di lavoro e alla Formazione dei lavoratori.
Siamo inoltre in prima linea nello sviluppo di nuovi processi informatici in grado di semplificare l’attività delle figure preposte (RSPP e Medico Competente) mediante un progetto di digitalizzazione che consente un accesso rapido, facile e sicuro alle informazioni aziendali eliminando così la produzione di carta e cartelle sanitarie fisiche.
Team di GEPS
Divisione Medicina del Lavoro
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