Messaggio numero 2639 del 17-07-2024 – Compensazioni di crediti contributivi. Articolo 1, commi 97 e 98, n. 213/2023
In ordine alla decorrenza delle disposizioni normative richiamate nel titolo. In particolare, l’articolo 1, comma 97, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), ha aggiunto il comma 1-bis all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevedendo specifiche condizioni per la legittima esposizione in compensazione di crediti contributivi con i modelli “F24”.
In linea di principio, la normativa introdotta consente la compensazione, sia orizzontale (compensando con oneri di diversa natura) che verticale (compensando con altri contributi INPS), solo successivamente alla scadenza dei termini delle denunce e/o dichiarazioni periodiche relative al periodo contributivo da cui emerge il credito stesso, per tutte le Gestioni amministrate dall’Istituto.
L’articolo 1, comma 98, della legge di Bilancio 2024, specifica, tuttavia, che la decorrenza e le modalità applicative delle citate previsioni normative sono definite, anche in maniera progressiva, con appositi provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dal Direttore generale dell’INPS e dal Direttore generale dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (cfr. il paragrafo 1 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024).
Tanto rappresentato, si comunica che sono attualmente in corso le necessarie interlocuzioni tecniche tra l’INPS e l’Agenzia delle Entrate ai fini dell’adozione dei suddetti provvedimenti. Pertanto, in attesa dell’adozione di questi ultimi, rimangono immutate le modalità operative con cui possono essere effettuate le compensazioni di crediti contributivi con i modelli “F24”.