Nella risposta all’interpello n. 14 del 28 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, per quanto riguarda le remunerazioni corrisposte nell’anno successivo all’anno di riferimento, ma non nell’anno successivo a quello di maturazione, il ritardo può essere considerato fisiologico, date le procedure di calcolo generalmente applicate. Ad esempio, non c’è motivo di applicare la tassazione separata se la remunerazione basata sui risultati viene erogata in un periodo di tempo di 2 anni  e non nell’anno successivo a quello di maturazione, come nel caso dell’amministrazione, che normalmente paga i bonus nell’anno successivo a quello di maturazione, a causa della necessità di rispettare le procedure di autorizzazione della spesa e di valutazione dei risultati.

Nella risposta al questionario n. 14 del 28 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha indicato che gli stipendi pagati nell’anno successivo a quello di riferimento rientravano nel normale periodo di pagamento e non erano soggetti al regime di tassazione separata