E’ stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il nuovo decreto che definisce le modalità per le comunicazioni obbligatorie telematiche dell’utilizzo di lavoro autonomo intermediato da piattaforme digitali . E’ il DM 31 del 30 marzo 2022 (che alleghiamo in fondo all’articolo). Viene fornito anche il facsimile del modello “UNI Piattaforme” e le istruzioni per il nuovo adempimento.
L’obbligo di comunicazione telematica per queste prestazioni (che fanno parte della cosiddetta GIG economy, economia dei “lavoretti”) che si realizzano per il tramite di piattaforme digitali, è stato introdotto dall’articolo 27, comma duodecies, del decreto legge 152/2021.
Entrerà in vigore il 14 aprile, da quella data entro il 20 di ogni mese vanno fatte le comunicazioni.
Un comunicato di ieri pubblicato sul sito ministeriale annuncia una proroga della prima scadenza, fissata per domani 20 maggio, e fa slittare il termine al 3 giugno, ma solo per la prima applicazione . Questo il testo:
“Con riferimento alla scadenza prevista per la trasmissione telematica delle Comunicazioni Obbligatorie dovute dai committenti in caso di lavoro autonomo intermediato da piattaforme digitali fissata entro il 20° giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro – come da Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31 del 23 febbraio 2022 –
si comunica che solo in fase di prima applicazione la scadenza prevista al 20 maggio è prorogata al 3 giugno, al fine di consentire la massima conoscenza del modello di comunicazione.
Si precisa altresì, che per il mese di giugno, la scadenza rimane fissata al giorno 20.”
Vediamo di seguito meglio i dettagli sull’obbligo di comunicazione, le modalità operative da utilizzare e le scadenze previste.
Ricordiamo anche cosa si intende per lavoratori digitali e GIG economy.
1) Comunicazione lavoro tramite piattaforme digitali: come e quando
L’obbligo riguarda le prestazioni di lavoro che si svolgono :
- sia sotto forma di lavoro subordinato che
- come collaborazioni coordinate
- che le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e rientranti nell’articolo 67, comma1, lettera l, del Dpr 917/1986.
e che vengono organizzate dai datori di lavoro/committenti attraverso piattaforme telematiche.
La comunicazione deve contenere :
- le generalità di committente e prestatore d’opera,
- data di inizio e fine della prestazione,
- durata presunta espressa in ore,
- inquadramento contrattuale.
Devono essere comunicati anche i rapporti di lavoro stipulati contestualmente con due o piu lavoratori.
Il decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai committenti in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali e fornisce in allegato:
- il modello da utilizzare modello “UNI-piattaforme”,
- i sistemi di classificazione di cui all’Allegato B 9ovvero tutti i codici ateco dei settori economici)
- le modalità tecniche di cui all’Allegato C.
La comunicazione va inviata entro 20 giorni dalla data di inizio della prestazione.
2) Condivisione dei dati ai fini delle verifiche
Attenzione va posta al fatto che i dati contenuti nel modello “UNI-piattaforme” saranno resi disponibili all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’Istituto nazionale della Previdenza sociale, all’Istituto nazionale per le Assicurazioni e gli Infortuni sul lavoro, alle Regioni e Provincie Autonome e, nel caso di lavoratori stranieri, anche al Ministero dell’Interno, con le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione digitale, che potranno effettuare controlli incrociati.
3) Piattaforme digitali, cosa si intende – chi sono i lavoratori della GIG economy
Il decreto fornisce anche la definizione dei termini che vengono utilizzati:
a) piattaforme di lavoro digitale: sono i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro;
b) lavoro intermediato da piattaforma digitale: è la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione.
Come evidenzia un recente rapporto dell’ INAPP (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche) in Italia i lavoratori delle piattaforme digitali nel periodo 2020/21 ammontano a oltre 570 mila unità .
Si tratta per la maggior parte di riders ovvero addetti alle consegne a domicilio, per tutti i tipi di beni, traduttori e insegnanti che svolgono ripetizioni online, autisti di auto a noleggio, ma le prestazioni possono riguardare anche giardinaggio, riparazioni casalinghe, ecc.
In sostanza tutti i lavori temporanei e occasionali che possono essere svolti grazie al tramite di una piattaforma digitale che facilita l’incontro tra domanda e offerta con una grande flessibilità di realizzazione ma spesso anche precarietà.