Dal 2017 stop all’indennità di mobilità e alla cassa integrazione in deroga, ma avanti la Naspi nei licenziamenti collettivi e per l’assegno di ricollocazione.

A fine 2016 sparirà l’indennità di mobilità, ma  tutti proseguiranno con le regole attuali fino al termine del periodo autorizzato, anche se la scadenza dovesse verificarsi nel 2017 o oltre. 

Da gennaio, invece, per chi subirà un licenziamento collettivo ci sarà la  Naspi.

Mobilità e Naspi si differenziano per sistema di calcolo e durata. La prima equivale al 100% dell’assegno di Cig straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo precedente il licenziamento (80% dello stipendio), importo che scende all’80% dopo 12 mesi. La seconda, invece, è il 75% della retribuzione: se questa supera 1.195 euro mensili (rivalutati annualmente), l’indennità è aumentata del 25% della quota eccedente il tetto. Per la Naspi è previsto una riduzione del 3% a partire dal quarto mese. Per entrambi i sussidi ci sono dei massimali.

La mobilità nel 2016 ha durate variabili in base a età e area geografica: dai 12 mesi per un under 50 al Centro-Nord ai 24 mesi per un over 50 al Sud. La Naspi spetta invece per la metà del numero di settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi.

Le due indennità, come si vede, sono molto diverse per calcolo, durata, area di residenza: a seconda dei casi, passando dall’una all’altra si può perdere o guadagnare. Prendiamo, per esempio, un lavoratore di 57 anni, residente al Nord, con uno stipendio di 2.400 euro: se va in mobilità nel 2016 riceve un’indennità complessiva (18 mesi) di circa 18.800 euro; se invece il licenziamento collettivo si verifica nel 2017, avrà un assegno Naspi (24 mesi) di 21.850 euro. Lo stesso lavoratore – se residente al Sud – nel 2016 avrebbe diritto a un’indennità di mobilità per 24 mesi e un totale di 24.400 euro, nel 2017 invece avrebbe lo stesso assegno Naspi per 24 mesi e 21.850 euro complessivi.

A fine anno termina anche la possibilità per i collaboratori coordinati e continuativi di richiedere l’indennità Dis-Coll.