Ecco il commento sull’ultima versione, non è definitiva, del decreto sulla rottamazione delle cartelle esattoriali di Equitalia.
Vediamo i dettagli dell’operazione Equitalia – rottamazione cartelle, che in tutto dovrebbe far affluire nelle casse dello Stato oltre 4 miliardi di nuove entrate nel prossimo anno.
Il condono: partiamo dalla rottamazione, o meglio definizione agevolata delle cartelle esattoriali, che vale circa 2 miliardi di entrate aggiuntive. Riguarda le tasse(IRPEF, IRAP, IRES), i contributi previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL), l’IVA(esclusa la tassa sul valore aggiunto riscossa all’importazione) e le multe stradali.
In tutti i casi, la cartella deve essere stata notificata entro il 31 dicembre 2015.
- Per quanto riguarda, IVA, tasse e contributi, si pagheranno interamente la somma originariamente dovuta (l’imposta evasa) e gli interessi legali, mentre lo sconto riguarderà sanzioni e interessi di mora.
- Per quanto riguarda le multe, si pagherà interamente la sanzione per la violazione commessa ma con uno sconto sulla mora e gli interessi di riscossione. Si tratta di voci che nella cartelle esattoriale pesano parecchio: gli interessi di mancata riscossione possono portare a raddoppiare o triplicare il costo iniziale delle imposte evase.
Restano escluse dalla rottamazione le somme dovute:
«a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna».
Il contribuente potrà aderire alla procedura entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle norme. E’ possibile pagare in un’unica soluzione oppure fino a un massimo di 4 rate, versando la terza entro il 15 dicembre 2017 e la quarta entro il 15 marzo 2018. E’ possibile aderire alla definizione agevolata anche se c’è in corso un pagamento rateale delle cartelle esattoriali. Il contribuente in questo caso deve essere in regola con il pagamento delle rate in scadenza fra ottobre e dicembre 2016.
Le somme già versate anche a titolo di interessi di mora, non sono rimborsabili.