L’Inps, con notizia sul proprio sito del 12 febbraio 2018, ha ricordato che dal 2018 il padre lavoratore dipendente ha diritto a 4 giorni di congedo obbligatorio, anche non continuativi, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore (in caso di adozione e affidamento nazionale o internazionale). Dal 2018 è prevista, inoltre, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, in sostituzione al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre.
L’Istituto precisa che tali diritti non possono essere sottoposti a valutazioni discrezionali da parte del datore di lavoro.
Sono tenuti a presentare domanda per il congedo papà solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Inps, mentre tutti i lavoratori per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta a quest’ultimo la fruizione dei congedi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto. In quest’ultimo caso spetterà ai datori di lavoro comunicare all’Inps, attraverso il flusso UniEmens, le giornate di congedo fruite.