L’Inps, con messaggio 14 novembre 2023, n. 4027, fornisce chiarimenti ulteriori in merito al conguaglio delle somme riconosciute a titolo di buoni carburante nel corso dell’anno 2023, alla luce del particolare regime impositivo previsto per l’anno corrente, coerentemente con il dettato del D.L. 14 gennaio 2023, n. 5, e dei chiarimenti forniti dall’Istituto con il messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023. La finalità del presente messaggio è quella di andare a fornire le indicazioni rispetto a variazioni della parte assoggettata a contribuzione dei buoni carburante, rispetto ai 200,00 € che costituiscono imponibile dal punto di vista previdenziale ma non fiscale. Sulla scorta dei chiarimenti già contenuti da ultimo nel messaggio Inps n. 3884/2023, viene previsto un duplice atteggiamento da tenere: nel caso di necessità di assoggettare somme in precedenza esenti da contribuzione, sarà necessario regolarizzare mediante trasmissione di flussi DMVig; viceversa, laddove fossero stati assoggettati buoni carburante contenuti all’interno delle soglie di esenzione del TUIR, sarà invece necessario andare ad effettuare i relativi conguagli nelle medesime modalità indicate dal citato messaggio n. 3884/2023 per sottrarre da assoggettamento somme in precedenza interessate da prelievo contributivo.