Nota a Cass. 16 gennaio 2020, n. 823

In caso di contratto di lavoro a tempo determinato stipulato prima del 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del D.LGS. n. 23/2015, meglio noto come “Jobs Act”) e convertito dal giudice in un contratto a tempo indeterminato successivamente a tale data, si applica – a favore del lavoratore – la (più favorevole) tutela reintegratoria/risarcitoria ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori (come modificato dalla legge n. 92/2012, cd. “legge Fornero”) e non il (più sfavorevole) regime delle cd. “tutele crescenti” istituito dal medesimo D.LGS. n. 23/2015 che, come noto, esclude la reintegrazione nel posto di lavoro, con applicazione di un mero indennizzo economico crescente con l’anzianità di servizio.

L’importante principio di diritto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 16 gennaio 2020, n. 823 che ha sul punto risolto un significativo contrasto insorto presso la giurisprudenza di merito (Trib. Roma ord. 6 agosto 2018, n. 75870; Trib. Parma 18 febbraio 2019, n. 383) relativamente alla corretta interpretazione dell’art. 1, co. 2, del D.LGS. n. 23/2015, secondo cui le disposizioni del decreto medesimo “si applicano anche nei casi di conversione, successiva all’entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato (…) in contratto a tempo indeterminato”. …”