L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 154/E del 15 luglio 2024, ha precisato che in caso di versamento di contributi a fondi pensione in sostituzione del premio di risultato aziendale non vigono oneri di comunicazione alla forma previdenziale complementare in capo ai dipendenti, qualora sia il datore di lavoro a provvedere a tale comunicazione al posto del dipendente.