Nel nostro ordinamento sono considerati soci lavoratori – di società di capitali – coloro che prestano attività professionale nei settori del terziario, commercio e artigianato, in modo personale, abituale e prevalente nell’interesse della società, di conseguenza partecipano attivamente all’attività lavorativa. La contribuzione: I soci lavoratori sono obbligatoriamente iscritti alle gestioni INPS di commercianti o artigiani. L’iscrizione è dovuta se svolgono effettivamente attività lavorativa, non se hanno solo una partecipazione agli utili.

Caratteristiche della contribuzione: I soci lavoratori devono versare contributi previdenziali minimi annui di 4.452,74€ (Circolare numero 33 del 07-02-2024), oltre a un’eventuale contribuzione aggiuntiva sul reddito eccedente il minimale.

Compatibilità con il lavoro dipendente: Un socio può essere anche lavoratore dipendente, ma solo se non detiene il controllo sulla società. Soci amministratori unici o con poteri disgiuntivi non possono avere un contratto di lavoro subordinato in quanto sussisterebbe il principio di subordinazione di se stessi. Socio lavoratore e amministratore: Il ruolo di amministratore comporta contribuzione aggiuntiva alla Gestione separata INPS, a prescindere dall’obbligo contributivo come socio lavoratore, tale contribuzione può essere ridotta in caso di altri versamenti obbligatori alla gestione INPS per altre posizioni.

 

Chi è considerato socio lavoratore (socio di Srl o Srls)?

I soci lavoratori sono coloro che prestano attività professionale nei settori del terziario, commercio e artigianato, con continuità e prevalenza, a beneficio della società.

Il socio lavoratore, se operante come titolare, assume la piena responsabilità della direzione e gestione, con tutti i relativi oneri e rischi.

Quale copertura previdenziale hanno i soci lavoratori?

I soci lavoratori devono iscriversi obbligatoriamente alle Gestioni specifiche dell’INPS (artigiani, commercianti e gestione separata), contribuendo in modo appropriato. Esamineremo quando l’iscrizione è obbligatoria e quando è compatibile con altre forme contrattuali e previdenziali.

Se la partecipazione del socio è limitata agli utili senza prestazione lavorativa, non è obbligatoria l’iscrizione alla cassa previdenziale e il socio non può svolgere mansioni operative.

In caso di ispezione, se un socio è trovato a svolgere attività operativa, sarà iscritto d’ufficio entro il limite della prescrizione quinquennale dall’istituto INPS.

La gestione Commercianti o Artigiani INPS per soci di Srl e Srls – requisiti e caratteristiche

I soci di Srl o Srls che lavorano abitualmente e prevalentemente nell’azienda devono iscriversi alla Gestione commercianti o artigiani INPS, indipendentemente dalla quota societaria e dal numero di dipendenti.

I contributi sono a carico del socio lavoratore, che deve versare una quota fissa di 4.452,74 euro annui, in quattro rate (16 febbraio, maggio, agosto e novembre), indipendentemente dal reddito. Per il reddito superiore al minimale, si applica una contribuzione aggiuntiva del 24,48% sul reddito da versare con il modello UNICO.

Secondo l’INPS, la base imponibile è la parte del reddito d’impresa corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla distribuzione effettiva.

Con l’iscrizione alla gestione commercianti o artigiani, il socio è coperto da previdenza obbligatoria e può svolgere l’attività lavorativa come socio lavoratore.

Compatibilità con il lavoro dipendente

Un socio di Srl o Srls può anche essere un lavoratore subordinato, a patto che non abbia il controllo societario (partecipazione a quote che permettono il controllo della società). Questo per evitare la sovrapposizione del potere esecutivo con quello direttivo, che invaliderebbe il contratto di lavoro subordinato.

Se il socio è anche amministratore unico o uno degli amministratori con potere disgiunto, il contratto di lavoro subordinato potrebbe non essere riconosciuto.

Per rendere legittimo il ruolo di socio e lavoratore subordinato che è anche amministratore, è necessario un consiglio di amministrazione collegiale che non lasci il potere direttivo a un unico soggetto.

Socio lavoratore e amministratore della Srl/Srls

Il ruolo di amministratore non deve essere confuso con quello di socio lavoratore e gli obblighi contributivi descritti.

Il compenso percepito come amministratore non autorizza lo svolgimento di attività lavorativa e non ha relazione con il ruolo di socio di capitali. Tuttavia, il compenso è soggetto a una contribuzione aggiuntiva alla Gestione separata.

Le possibili situazioni sono:

  • Socio non amministratore con prestazione lavorativa: Gestione commercianti.
  • Socio e amministratore con prestazione lavorativa: Gestione commercianti + Gestione separata INPS (aliquota agevolata al 24,48%).
  • Socio e amministratore senza prestazione lavorativa: Gestione separata INPS (aliquota ordinaria al 35,03% nel 2024).

E se un lavoratore autonomo svolge più attività contemporaneamente?

Un lavoratore autonomo che svolge più attività deve iscriversi alla gestione INPS dell’attività prevalente. Questo principio evita la doppia imposizione contributiva, salvo che per i rapporti di lavoro obbligatoriamente iscritti alla Gestione separata INPS.

Le combinazioni possono essere:

  • Attività commerciale + Attività artigiana: Iscrizione alla gestione prevalente.
  • Impresa commerciale o artigiana + Lavoro autonomo (Gestione Separata): Doppia iscrizione.
  • Coltivatore diretto + Attività commerciale: Iscrizione alla gestione prevalente.

È importante valutare attentamente la costituzione di nuove società e rapporti di lavoro per inquadrare correttamente ogni lavoratore e evitare sanzioni. Le scelte sul tipo di società e sulla distribuzione delle quote influenzano gli obblighi contributivi.

Una valutazione attenta è necessaria nella costituzione di nuove società e rapporti di lavoro per inquadrare correttamente ogni lavoratore e evitare sanzioni.

Conclusioni

Le scelte riguardanti il tipo di società e la distribuzione delle quote influenzeranno inevitabilmente gli obblighi contributivi dei soci.