La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 21 dicembre 2017, n. 30699, ha precisato che non esiste una soluzione unica quanto alla definizione della natura e della funzione dei contributi, complessivamente considerati; tuttavia tutti i contributi, pur nella loro varietà di tipologia, sono assoggettati alla medesima disciplina della prescrizione quinquennale ex articolo 3, L. 335/1995, anche le somme pagate dal datore di lavoro per la collocazione in mobilità dei lavoratori.