Il Ministero del lavoro, con nota n. 15466 del 1° ottobre 2024, ha offerto istruzioni operative relativamente alla nuova procedura di esonero dall’assunzione di disabili da parte delle aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille. Vengono descritte le nuove modalità di autocertificazione e di versamento del contributo, chiarendo che la procedura di autocertificazione è disponibile dal 3 ottobre 2024 sul portale “Servizi lavoro” del Ministero del lavoro.
Inoltre, in merito al regime transitorio, viene precisato che i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del D.I. 11 giugno 2024 (1° ottobre 2024), già fruivano dell’esonero e che intendano continuare ad avvalersi dell’istituto, sono tenuti a inviare una nuova autocertificazione attestante le unità in esonero in tutte le Province interessate, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 1° novembre 2024. La nuova autocertificazione si intende presentata in regime di continuità con il trimestre precedente e, pertanto, è valida per l’intero trimestre nel quale si effettua il pagamento, previa corresponsione dell’intero importo dovuto.