Il Ministero del lavoro, di concerto con il Mef, con D. L. 11.6.2024, ha modificato le modalità di versamento del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro che devono autocertificare l’esonero dall’obbligo di assunzione, ex articolo 3, L. 68/1999, per gli addetti impegnati in lavorazioni, che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille. Il decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 2024. I datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, già fruivano dell’esonero e che intendano continuare ad avvalersene, sono tenuti a inviare una nuova autocertificazione entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Ai fini della fruizione dell’esonero, i datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, apposita autocertificazione, esclusivamente in via telematica per il tramite della banca dati del collocamento mirato, mediante la compilazione dell’apposito format sul portale “Servizi lavoro” del Ministero del lavoro, disponibile all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it, cui si accede tramite Spid/Cie.