È stato pubblicato sulla G.U. n. 60 dell’8 marzo 2020 il D.P.C.M. 8 marzo 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il D.P.C.M. introduce un sistema di mobilità ridotta in Lombardia e in 14 Province (Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia), dove occorre evitare spostamenti in entrata e in uscita, a eccezione di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e spostamenti per motivi di salute.
Sulla G.U. n. 62 del 9 marzo 2020 è stato pubblicato il D.P.C.M. 9 marzo 2020, che ha esteso le disposizioni impartite con D.P.C.M. 8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale. In sintesi, è necessario rimanere a casa il più possibile; si potrà uscire solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, spostamenti per motivi di salute.
Per quanto riguarda la materia lavoro, inoltre:
- si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del Decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
- sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto, con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
- la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli 18-23, L. 81/2017, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del CdM 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22, L. 81/2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito Inail;
- in caso di necessità di certificazione ai fini Inps per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’Inps, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.