È stato pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27 aprile 2020 il D.P.C.M. 26 aprile 2020, che regolamenta la c.d. fase 2 dell’epidemia da COVID-19, con disposizioni valide dal 4 maggio, in sostituzione di quelle previste dal D.P.C.M. 10 aprile 2020, al 17 maggio 2020.

Il Decreto chiarisce che, a partire dal 4 maggio, potranno riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso, di cui all’allegato 3. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile 2020, è possibile procedere con tutte le operazioni propedeutiche alla riapertura, come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1. Sono, inoltre, sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.

Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio. Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che non si sosti all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

In ordine alle attività professionali il Decreto prescrive che:

  • sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del D.P.C.M. possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 (allegato 6 al D.P.C.M.), nonchè, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto sempre il 24 aprile 2020 (allegato 7 al D.P.C.M.), e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica, sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 8 al D.P.C.M.). La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il D.P.C.M. prevede, infine, regole più stringenti per chi ha febbre sopra i 37,5° e sintomatologie respiratoria: è obbligatorio restare a casa e avvertire il proprio medico