L’Inps, con circolare n. 52 del 9 aprile 2020, ha fornito indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui al D.L. 18/2020, che ha previsto ulteriori disposizioni concernenti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, integrando il previgente assetto normativo previsto dal D.L. 9/2020, a cui l’Istituto ha dato applicazione con la circolare n. 37/2020. L’Istituto offre, inoltre, le relative istruzioni operative inerenti agli adempimenti e agli obblighi previdenziali in relazione alle diverse Gestioni interessate.
SUNTO DELLA CIRCOLARE
L’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, estende l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020, vale a dire la sospensione dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ai soggetti di seguito riportati:
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
Si rappresenta che, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (cfr. “federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche” di cui all’articolo 61, comma 2, lettera a), primo periodo), in quanto destinatarie di una disposizione specifica contenuta nel comma 5 del medesimo articolo 61, è previsto un più lungo termine di sospensione dal 2 marzo al 31 maggio 2020 (anziché dal 2 marzo al 30 aprile 2020).
Per espressa previsione di legge, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
inoltre l’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, prevede che “per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge” sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.
Nello specifico, pertanto, si ribadisce che la sospensione contributiva è concessa ai soggetti previsti dagli articoli 61 e 62 del citato decreto-legge n. 18/2020, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori.
Con il messaggio n. 23735/2007, l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
Per i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, sono sospesi gli adempimenti e i versamenti dei contributi dovuti relativi ai compensi effettivamente erogati così come sotto specificato:
1. articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 – soggetti che svolgono le attività indicate dalle lettere da a) a r) escluso quanto previsto all’alinea seguente – (scadenza legale di adempimento e versamento nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020):
- compensi erogati nei mesi di febbraio e marzo 2020: risulta sospeso sia l’invio dei flussi Uniemens che il versamento della contribuzione dovuta;
2. articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 – federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche – (scadenza legale degli adempimenti e versamenti nel periodo dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020):
- compensi erogati nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020: risulta sospeso sia l’invio dei flussi Uniemens che il versamento della contribuzione dovuta;
3. articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 – soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge – (scadenza legale dei versamenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020):
- compensi erogati nei mesi di febbraio 2020: risulta sospeso il versamento della contribuzione dovuta.
Con l’articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020 è stata prevista una specifica disciplina per i datori di lavoro domestico con cui è stata disposta la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020.
L’articolo 68, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 sospende i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, nonché da avvisi di addebito formati ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.
Si ricorda che, ai sensi del comma 1 del citato articolo 30, l’attività di riscossione mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo interessa il recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps.
La sospensione interviene ope legis e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.
I versamenti con scadenza nel periodo oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, cioè entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
L’articolo 103 del decreto-legge n. 18/2020, al comma 2, prevede che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Con il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020, che si intende integralmente richiamato, sono state fornite indicazioni operative in ordine all’applicazione della norma.
Si ribadisce, pertanto, che i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati Durc On Line che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.