Il Governo ha approvato definitivamente venerdì 19 marzo 2021 il Decreto Legge “Sostegni” DL 41 del 22 marzo 2021, pubblicato il 22/3/21 con misure per complessivi 32 miliardi di euro, in materia di sostegno agli operatori economici e alle famiglie per l’ emergenza pandemica da COVID 19. [indice DL 41/2021] [SLIDE min. Lav.]
In particolare, in materia di ammortizzatori sociali e contrasto alla povertà sono previsti:
- la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021;
- la proroga della Cassa integrazione guadagni
- il rifinanziamento, per 400 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione;
- una indennità per i lavoratori stagionali e a tempo determinato, atipici e lavoratori sportivi;
- il rifinanziamento del fondo per il Reddito di Cittadinanza, per rispondere all’aumento delle domande;
- il rinnovo per tre mesi del Reddito di emergenza con ampliamento della platea (vedi articolo)
- l’incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore;
- la proroga degli interventi per i lavoratori in condizioni di fragilità.
Vediamo più in dettaglio le misure relative alla cassa integrazione per i lavoratori dipendenti e al blocco dei licenziamenti .
L’art 6 del decreto prevede la Cassa integrazione all’art. 7 e specifica che:
- per la CIGO COVID sono garantite ulteriori 13 settimane da utilizzare tra il 1 aprile e il 30 giugno 2021, senza contributo addizionale . Dal 1 giugno si torna all’utilizzo degli ammortizzatori ordinari con addizionale, ma con contatore delle ore azzerato
- per la CIG in deroga, ASO e FIS destinati a piccole imprese artigianato terziario sono finanziate ulteriori 28 settimane da utilizzare dal 1 aprile al 31 dicembre 2021
- la CISOA per il settore agricolo può contare su altri 120 giorni sempre utilizzabili dal 1 aprile al 31 dicembre 2021
Da segnalare la prima di una serie di semplificazioni amministrative (vedi articolo), per cui tutte le domande, ancorchè sono accentrate in un unico sistema UNIEMENS CIG con il quale le aziende trasmetteranno sia i dati necessari al calcolo dei trattamenti di cassa integrazione che ai pagamenti senza bisogno di inviare il modello SR41.
In sintesi:
TIPOLOGIA | DURATA | PERIODO DI FRUIZIONE |
Cassa ordinaria causale COVID | 13 settimane | da 1.4 al 30.6.2021 |
Cassa in deroga /FIS-ASO COVID | 28 settimane | dal 1.4. al 31.12.2021 |
CISOA | 120 giorni | dal 1.4. al 31.12.2021 |
[art. 8 – possono rientrare tutti i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del presento Decreto Sostegni]
BLOCCO LICENZIAMENTI
Il divieto di licenziamento individuale e collettivo per motivi economici è prorogato fino al 30 giugno, per tutti. Da quella data prosegue solo per le imprese che utilizzano cig in deroga e CISOA ovvero piccole imprese terziario e settore agricolo. Si confermano tre possibilità di derogare al divieto che sono:
- per cessazione definitiva dell’attività
- per fallimento
- per accordo sindacale con incentivi all’esodo volontario
NASPI
All’art. 10 il decreto prevede che i trattamenti di disoccupazione siano concessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 12 2021 senza l’applicazione del requisito delle 30 giornate lavorative effettive nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
PROROGA PER I LAVORATORI FRAGILI DELLO SMART WORKING FINO AL 30/6/21
è prevista la proroga dello smart working fino al 30 giugno 2021 e, quando non è possibile, è ammessa l’assenza dal lavoro senza che sia calcolata nel “periodo di comporto” per malattia.
PROROGA/RINNOVO PER I CONTRATTI A TERMINE (TEMPO DETERMINATO) [art. 17]
Per i contratti di lavoro a tempo determinato anche in somministrazione, è prevista la possibilità di rinnovo o proroga da stipulare fino al 31 dicembre 2021 anche senza indicare le causali introdotte dal decreto Dignità.
Di fatto si tratta della possibilità di rinnovare i contratti a tempo determinato:
- senza l’apposizione delle specifiche causali.
- senza rispettare gli intervalli tra successivi contratti (il cd. STOP&GO)
- in deroga al numero massimo di contratti successivi.
Il rinnovo o proroga può avvenire una sola volta per un massimo di 12 mesi e il limite complessivo di contratti a termine per un lavoratore nella stessa azienda resta fissato a 24 mesi, calcolati dalla data di entrata in vigore della norma.
Inoltre le proroghe in questo periodo non vanno conteggiate nel numero massimo previsto dalla normativa ordinaria (massimo 4)
Il decreto Sostegni prevede anche la proroga per la non applicazione del cd. stop & go e cioè di quel periodo obbligatorio di stop previsto tra due contratti di lavoro a tempo determinato.
Il testo del decreto, su sollecitazione delle parti sociali e anche di alcuni esperti è stato corretto in extremis inserendo anche una ulteriore agevolazione per cui “Le disposizioni hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.” Cio significa che l’agevolazione interessa anche contratti che abbiano già goduto di rinnovi o proroghe concessi dalle norme emergenziali, quindi rapporti di lavoro ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma.
SOSPESIONE DELLE ATTIVITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE [art. 4]