L’articolo 22, D.L. 18/2020, ha previsto la possibilità di riconoscere da parte di Regioni e Province autonome una cassa integrazione in deroga per sospensioni o riduzioni di orario in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per tutti i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
Il Ministero del lavoro, di concerto con il Mef, con Decreto 24 marzo 2020, ha provveduto a ripartire le risorse sulla base del numero potenziale dei lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali in deroga. Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive del medesimo datore di lavoro site in 5 o più Regioni o Province autonome sul territorio nazionale, ai fini del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di Cigd è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per conto delle Regioni interessate. Infine, viene stabilito che la Cigd prevista dal D.L. 18/2020 è aggiuntiva rispetto ai periodi di cassa in deroga previsti inizialmente dal D.L. 9/2020 (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna): le Regioni possono autorizzarli, con un unico provvedimento di concessione, per un periodo complessivamente non superiore alle 13 settimane.
Nella tabella che segue si riportano le intese e gli accordi regionali sottoscritti: