L’Inps, con messaggio n. 1525 del 7 aprile 2020, ha fornito le istruzioni operative per l’invio dei Decreti di concessione regionali relativi alla Cigd per COVID-19, di cui all’articolo 22, D.L. 18/2020.
L’Istituto comunica che sono stati implementati e caricati su “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP) i Decreti convenzionali che le Regioni interessate stanno già utilizzando per l’invio delle concessioni di Cigd e offre le istruzioni per il completamento della procedura.
Si fa presente che oltre all’spetto operativo la circolare riporta la possibilità di richiedere con una unica istanza alle Regioni/INPS la CIGD per 13 settimane interamente finanziate, a differenza della CIG o FIS che può essere solo chiesta per 9 settimane.
“In particolare, il decreto di ripartizione in parola, all’articolo 3 prevede che le Regioni
Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, già tutelate con le previsioni di cui all’articolo 17, del
D.L. n. 9/2020, ai fini della presentazione delle istanze, possono adottare le medesime
procedure previste dall’articolo 22, comma 1, del D.L. n. 18/2020. Pertanto, i periodi di
trattamento di cassa integrazione in deroga riconosciuti dal D.L. 9/2020, si intendono
aggiuntivi rispetto a quelli previsti a valere sulle risorse assegnate ai sensi del citato decreto di
ripartizione e possono essere autorizzati dalle Regioni interessate con un unico provvedimento
di concessione per un periodo complessivamente non superiore alle 13 settimane.”