Il Ministero della salute, con circolare n. 9498 del 4 febbraio 2022, ha aggiornato le misure per la quarantena e l’autosorveglianza.
In merito ai contatti stretti (ad alto rischio) ha disposto che:
- ai soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (cioè abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle 2 previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;
- ai soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo;
si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre, è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i 5 giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.
Invece, per i contatti stretti asintomatici che:
- abbiano ricevuto la c.d. dose booster;
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti;
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti;
- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario;
non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.