L’Inps, con messaggio n. 896 del 2 marzo 2021, ha illustrato le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, ai sensi dei D.L. 137/2020, 149/2020 e 157/2020, in unica soluzione entro il termine del 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi oppure tramite rateizzazione. L’Istituto fornisce, per ciascuna Gestione, le indicazioni in ordine alle modalità di versamento mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Al riguardo, si evidenzia che per tutte le Gestioni l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito nei mesi successivi entro il giorno 16 di ciascun mese. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.