La Covip, con deliberazione del 22 maggio 2019, comunica di aver adottato le nuove “Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive”, in sostituzione di quelle di cui alla deliberazione Covip del 21 settembre 2011.
Le disposizioni tengono conto di quanto disposto dall’articolo 30-bis, D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera v), D.Lgs. 5/2010, con il quale è stata recepita la Direttiva 2006/54/CE, riguardante la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
L’articolo 30-bis, D.Lgs. 198/2006, reca, in particolare, norme in tema di divieto di discriminazioni nelle forme pensionistiche complementari collettive, stabilendo anche che le differenze di trattamento sono consentite ove le stesse siano giustificate sulla base di dati attuariali, affidabili, pertinenti e accurati.