Con due recenti sentenze la Corte di Cassazione ha superato il precedente orientamento giurisprudenziale secondo cui il dies a quo della decorrenza dei termini quinquennali di prescrizione dei crediti da lavoro era fissato dalla maturazione del diritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro, a seconda delle tutele assicurate dalla normativa in caso di licenziamento illegittimo e, in particolare, nella possibile applicazione dell’art. 18, legge 20 maggio 1970, n. 300.
A seguito delle modifiche in materia di tutele da licenziamento illegittimo operate con la legge Fornero (L. n. 92/2012) e con il Jobs Act (D. Lgs. n. 23/2015), gli Ermellini hanno ritenuto, nelle due ravvicinante sentenze n. 26246 del 6 settembre 2022 e n. 30957 del 20 ottobre 2022, che per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge Fornero, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935, Codice Civile, dalla cessazione del rapporto di lavoro.
A tale interpretazione pare, altresì, essersi conformato anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che, con la nota 30 settembre 2022, n. 1959, in materia di diffida accertativa di crediti da lavoro certi, liquidi ed esigibili, afferma – superando la precedente nota 23 gennaio 2020, n. 595 – che il termine di prescrizione quinquennale decorre solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.