La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 25 ottobre 2023, n. 29559, ha stabilito che il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nella specie, nazionale e regionale) va risolto, non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicché anche i contratti territoriali possono, in virtu’ del principio dell’autonomia negoziale di cui all’articolo 1322 c.c., prorogare l’efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche “in pejus” senza che osti il disposto di cui all’articolo 2077 cod. civ., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello.