Nel mese di marzo ci sono un mix di scadenze riferite alla Certificazione Unica 2025. Chi non provvede a trasmettere la Certificazione nei termini stabiliti può rimediare applicando sanzioni ridotte e il ravvedimento operoso.
Il regime sanzionatorio in materia di Certificazioni uniche prevede che la tardiva trasmissione telematica, o l’invio di nuove certificazioni per correggere quelle errate, comporta l’applicazione di una sanzione pari a 100 euro per ogni Certificazione (art. 4 comma 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998), senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dai termini previsti, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000 per sostituto d’imposta.
Il sostituto d’imposta che intende annullare o rettificare una CU già trasmessa, prima della scadenza del termine di presentazione, deve compilare una nuova Certificazione, barrando la casella “Annullamento” o “Sostituzione” posta nel frontespizio.
In tal caso, il sostituto avrà cura di predisporre una nuova “Comunicazione” contenente esclusivamente le sole Certificazioni da annullare o da sostituire; quindi, nella medesima fornitura non potranno essere presenti Certificazioni uniche ordinarie e Certificazioni uniche sostitutive o di annullamento.
Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se l’invio della Certificazione corretta è effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza. Riguardo al termine di 5 giorni è opportuno fare alcune precisazioni:
– quando la nuova trasmissione si riferisce a Certificazioni scartate dell’Agenzia delle Entrate, i cinque giorni decorrono dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto (invio tempestivo come definito dal Ministero delle Finanze con Circolare del 24 settembre 1999 n. 195);
– se invece il sostituto d’imposta (o l’intermediario) si accorge che una o più CU trasmesse sono errate o incomplete può inviare le Certificazioni corrette e in tal caso i cinque giorni vanno considerati a partire dalla data di scadenza (in realtà, dal tenore letterale del comma 6-quinquies dell’art. 4 del D.P.R. n. 322/1998 e per effetto del mancato adeguamento della medesima disposizione alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 108/2024, i cinque giorni di tolleranza sembrerebbero concessi solo per la scadenza del 16 marzo; tuttavia, il provvedimento n. 9454/2025 con cui l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di Certificazione Unica 2025, al punto 7.3 assimila le due scadenze del 16 e del 31 marzo, lasciando aperta la questione per le Certificazioni con scadenza 31 ottobre).
E’ utile precisare, inoltre, che nella Circolare n. 6/E/2015, par. 2.8 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che i cinque giorni sono conteggiati dalla scadenza ordinaria del 16 marzo, anche se il termine slitta al lunedì successivo perchè cadente di sabato o di domenica.
Il sostituto d’imposta può beneficiare di una riduzione delle sanzioni nel caso in cui, entro 60 giorni dalla scadenza prevista, ritrasmetta le Certificazioni uniche contenenti dati errati già inviate nei termini ordinari.
Violazione | Sanzione |
CU omessa, tardiva o errata | 100 euro per ogni CU (massimo 50.000 euro per sostituto d’imposta) |
Errata trasmissione del modello sanata entro 5 giorni dalla scadenza | Nessuna sanzione |
Trasmissione del modello entro 60 giorni dalla scadenza | Riduzione ad un terzo (33,33 euro) per ogni CU (massimo 20.000 euro per sostituto d’imposta) |
In passato, le violazioni relativa alla tardiva o omessa trasmissione telematica delle Certificazioni, non potevano beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997
Con la circolare n. 12 del 31 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha modificato totalmente il precedente orientamento riconoscendo la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso anche per sanare il tardivo, oltre l’errato od omesso invio delle Certificazioni uniche; ciò consente di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta da 1/9 a 1/5 del minimo.
Ravvedimento operoso Certificazione Unica (violazioni commesse dal 1° settembre 2024) | |||||
Oltre 60 giorni dalla scadenza Sanzione ordinaria 100 euro | Entro 90 giorni dal termine | Entro termine presentazione 770/2026 | Oltre termine presentazione 770/2026 | Dopo comunicazione A.E. | Dopo PVC senza adesione |
01-set | 01-ago | 01-lug | 01-giu | 01-mag | |
Sanzione con ravvedimento | euro 11,11 | euro 12,50 | euro 14,29 | euro 16,67 | euro 20,00 |