L’Inps, con messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020, nelle more della pubblicazione della circolare che fornirà le relative istruzioni amministrative, ha fornito indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e delle prestazioni di assegno ordinario, disciplinate dagli articoli 19, 20 e 21, D.L. 18/2020, per le quali è stata rilasciata una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”.
L’Istituto sintetizza le novità apportate dal testo normativo:
- le domande di prestazione di Cigo e di assegno ordinario possono essere presentate per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;
- detto periodo non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile di cui al D.Lgs. 148/2015;
- il periodo non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile;
- per i lavoratori interessati dall’evento non viene valutata l’anzianità lavorativa, bensì devono risultare in forza presso l’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
- non deve essere compilata la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, D.M. 95442/2016, né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione;
- il termine per presentare le domande è fissato alla fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, fermo restando che per gli eventi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa ricadenti nel periodo neutralizzato (23 febbraio-23 marzo 2020), il dies a quo decorre dalla data di pubblicazione del presente messaggio;
- non è dovuto il contributo addizionale.