L’articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, ha istituito la c.d. “Decontribuzione Sud”, una agevolazione contributiva per i datori di lavoro privati con sedi operative nelle regioni meno sviluppate ( Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Si tratta di un esonero pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi INAIL, senza massimali contributivi.
Va ricordato anche che non è applicabile nel settore agricolo , nel settore finanziario e del lavoro domestico.
La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ne ha prorogato l’applicazione e lo stanziamento delle risorse fino al 2029, con riduzione dell’aliquota di esonero dopo il 2025 :
- al 20% per gli anni 2026-2027
- al 10% per il 2028-2029.
Si attendeva per il 2022 la autorizzazione della Commissione europea che è giunta nei giorni scorsi con la decisione C (2022) 4499 final del 24 giugno e consente la deroga alla normativa sugli aiuti di stato fino al 31 dicembre 2022