È stato pubblicato sulla G.U. 227 del 27 settembre 2024 il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, contenente disposizioni integrative e correttive al Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 28 settembre 2024.
In riferimento ai rapporti di lavoro, si segnala la riforma, operata dall’articolo 32, comma 2, D.Lgs. 136/2024, all’articolo 189, D.Lgs. 14/2019.
Tale disposizione prevede che i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale siano sospesi fino a quando il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso.
Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori.
Quando non è disposta né autorizzata la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa e non è possibile il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo, il curatore comunica per iscritto il recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato.